Per legge l’attività di revisione legale è riservata agli iscritti nell’elenco dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il revisore legale o la società di revisione, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve garantire condizioni di assoluta indipendenza dalla società soggetta a revisione legale.
Una società non può quindi decidere di nominare il proprio commercialista come revisore contabile ma nemmeno un associato o collaboratore del medesimo studio poichè non possono esistere legami di natura economica, personale o professionale tra il revisore stesso e l’azienda.